La Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha previsto che i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengano riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.
Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:
- 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
I crediti d’imposta:
- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti.
Entro il 30 maggio 2023 le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo trimestre 2023. Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 76/2023, che in attuazione della legge di bilancio 2023 – in continuità con le precedenti delibere nn. 373/2022, 474/2022 e 669/2022 – ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese richiedenti in tema di credito d’imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, confermando altresì che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.
Ricordiamo quindi di inviare la comunicazione di richiesta dei dati al fornitore di energia e gas (per tutti i POD posseduti), che dev’essere inviata dal legale rappresentante tramite pec della società ai propri fornitori di energia e gas (si allega un fac simile del testo della pec). Una volta ottenuto risposta dal fornitore si prega di inoltrare i dati comunicati per procedere alla verifica e utilizzo del credito.
L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.
Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti e l’utente sia in grado di calcolare correttamente il credito.
La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento